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5. La formulazione giuridica del giudizio, la sua comprensione e lo sviluppo della sua "motivazione"


Ci si può chiedere se la condanna e la diffida magisteriali nei confronti della massoneria in quanto veicolo di relativismo siano state adeguatamente tradotte dalla loro formulazione più estesa, l’enciclica Humanum genus, nei termini del Codice di Diritto Canonico del 1917, quindi di quello del 1983: si tratta di quesiti che non intendono certo essere polemici né nei confronti degli estensori dei due dispositivi né — tanto meno — dell’autorità che li ha promulgati, ma che sono particolarmente utili per evidenziare la difficoltà di descrivere adeguatamente la natura del fenomeno massonico, quindi per tentare di raggiungere questo risultato.

a. Dunque, secondo la prima codificazione, a tenore del canone 2335, vengono scomunicati ipso facto "coloro i quali danno il proprio nome alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che complottano contro la Chiesa e contro i legittimi poteri civili". Secondo la codificazione vigente, il canone 1374 prevede sia punito "chi dà il nome ad una associazione, che complotta contro la Chiesa". Evidentemente, nel caso del canone 2335 i termini intendono rimandare alla massoneria che così si qualifica, cioè a una realtà di cui si ritiene inequivoca l’identificazione in quanto si presenta come tale, quindi ad "associazioni dello stesso genere", e il canone stesso è costruito con riferimento implicito è ai due primi "doveri", ai due primi "charge" massonici. A norma del primo — Su Dio e la Religione —, "il Massone è obbligato, dalla sua condizione, ad obbedire alla legge morale; e se egli ben comprende l’Arte, non sarà mai uno stupido ateo né un libertino irreligioso. Ma quantunque nei tempi antichi i Massoni avessero l’obbligo in ogni paese di praticare la religione di questo paese o nazione, qualunque fosse, ora si ritiene più opportuno d’imporre loro soltanto la religione sulla quale tutti gli uomini sono d’accordo, lasciando a ciascuno le proprie opinioni, cioè d’essere uomini dabbene e sinceri ovvero uomini onorati e onesti, quali che siano le denominazioni o le credenze religiose che li differenziano, quindi la Massoneria diviene il Centro d’Unione e il tramite per stringere una leale amicizia fra persone che avrebbero potuto restare sempre separate".

A tenore del secondo "dovere" — Della Magistratura civile suprema e subordinata —, "il Massone è un pacifico suddito dei poteri civili, ovunque risieda o lavori, e non deve mai immischiarsi in complotti e cospirazioni contro la pace e il benessere della nazione, né mancare ai suoi doveri verso i magistrati inferiori; poiché la Massoneria ha sempre sofferto dalla guerra, dall’effusione del sangue e dal disordine, ne è derivato che gli antichi re e principi sono stati molto disposti a incoraggiare gli artigiani a causa della loro pacificità e della loro lealtà, grazie alle quali rispondevano praticamente alle insinuazioni dei loro avversari e contribuivano all’onore della Fraternità, sempre fiorente in tempi di pace. Perciò, se un fratello diventa ribelle allo Stato, non deve essere sostenuto nella sua ribellione, qualunque sia la pietà che possa ispirare in quanto uomo sfortunato e se non è dichiarato colpevole di qualche altro delitto, anche se la leale Fraternità deve e ha il dovere di sconfessare la sua ribellione, e di non dare nessuna ombra né motivo di sfiducia politica al Governo esistente, non si può espellerlo dalla Loggia, e la sua relazione con essa rimane indefettibile" (36).

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