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8. Il documento vaticano del 1983 sulle associazioni massoniche



La Santa Sede esaminò la Dichiarazione della Conferenza Episcopale Tedesca dell'8 maggio 1980. Il risultato definitivo, cioè l'inconciliabilità fra appartenenza alla Chiesa e alla massoneria, è entrato nella Dichiarazione sulla massoneria della Congregazione per la dottrina della fede del 26 novembre 1983.

Sulla scia di Audomar Scheuermann, un insigne canonista, possiamo spiegare nei termini seguenti il senso del documento vaticano sulla massoneria. La Dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede del 26 novembre 1983 - l'ultima presa di posizione ufficiale in materia - afferma in sostanza che la Chiesa cattolica mantiene inalterato il divieto di appartenenza alla massoneria. In particolare:

1) i massoni non vengono più menzionati espressamente nel nuovo Codice di Diritto Canonico esclusivamente per criteri redazionali, giacché si voleva solo parlare più in generale delle associazioni che cospirano contro la Chiesa; e questa categoria più ampia non rende più necessaria la menzione esplicita dei massoni;

2) la Chiesa mantiene però immutato il suo giudizio negativo nei riguardi delle associazioni massoniche, poiché i loro principi sono sempre stati considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò l'iscrizione a queste associazioni rimane proibita;

3) i fedeli che appartengono alla massoneria sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione. Se qui non si fa menzione della scomunica latae sententiae, ciò non vuol dire che essa non si applichi più. Al contrario essa rimane in vigore, perché l'appartenenza a questa associazione, i cui principi sono inconciliabili con la dottrina della Chiesa, deve essere considerata come un delitto contro l'integrità della fede; chi si lega a tali principi nega perlomeno una verità di fede ed è quindi un eretico, ovvero rifiuta la fede cristiana nella sua totalità e quindi è un apostata (canone 751); costui incorre pertanto nella pena della scomunica secondo il canone 1364 par. 1, e gli possono essere inflitte ulteriori pene in via amministrativa o penale (canoni 1364 par. 2, 1374);

4) la totale condanna da parte della suprema istanza della Congregazione per la dottrina della fede è vincolante per tutti i pastori della Chiesa, sicché né ai vescovi né alle Conferenze episcopali compete di giudicare altrimenti la natura delle associazioni massoniche, e di togliere vigore alle summenzionate conseguenze giuridiche. A tal proposito si fa riferimento al fatto che la Dichiarazione della medesima Congregazione del 17 febbraio 1981 non aveva affatto l'intenzione di conferire alle Conferenze episcopali la potestà di emettere pubblicamente giudizi sulla natura delle associazioni massoniche i quali comportassero il venir meno delle conseguenze penali previste;

5) si tratta di magistero pontificio: il Papa ha confermato questa Dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede e ne ha ordinato la pubblicazione.