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Capitolo V

ALTRI ASPETTI RIGUARDANTI L’EUCARISTIA

1. Il luogo della celebrazione della santa Messa

[108.] «La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un caso particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso, la celebrazione deve essere compiuta in un luogo decoroso».[197] Su tale necessità sarà, di norma, il Vescovo diocesano a valutare secondo il caso per la propria diocesi.

[109.] Non è mai consentito a un Sacerdote celebrare nel tempio o luogo sacro di una religione non cristiana.

2. Circostanze varie relative alla santa Messa

[110.] «Sempre memori che nel mistero del Sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente l’opera della redenzione, i Sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non si possa avere la presenza dei fedeli, è un atto di Cristo e della Chiesa, nella cui celebrazione i Sacerdoti adempiono il loro principale compito».[198]

[111.] Un Sacerdote sia ammesso a celebrare o concelebrare l’Eucaristia «anche se sconosciuto al rettore della chiesa, purché esibisca la lettera commendatizia» della Sede Apostolica o del suo Ordinario o del suo Superiore, data almeno entro l’anno, «oppure si possa prudentemente ritenere che non sia impedito di celebrare».[199] I Vescovi provvedano che abitudini contrarie siano eliminate.

[112.] La Messa si celebra o in lingua latina o in altra lingua, purché si faccia ricorso a testi liturgici approvati a norma del diritto. Salvo le celebrazioni della Messa che devono essere svolte nella lingua del popolo secondo gli orari e i tempi stabiliti dall’autorità ecclesiastica, è consentito sempre e ovunque ai Sacerdoti celebrare in latino.[200]

[113.] Quando la Messa è concelebrata da più Sacerdoti, nel pronunciare la Preghiera eucaristica si usi la lingua conosciuta sia da tutti i Sacerdoti concelebranti sia dal popolo riunito. Qualora avvenga che vi siano tra i Sacerdoti alcuni che non conoscono la lingua della celebrazione, cosicché non possono debitamente pronunciare le parti della Preghiera eucaristica che sono loro proprie, essi non concelebrino, ma preferibilmente assistano secondo le norme alla celebrazione indossando l’abito corale.[201]

[114.] «Nelle Messe domenicali della parrocchia, in quanto ‘comunità eucaristica’, è normale poi che si ritrovino i vari gruppi, movimenti, associazioni, le stesse piccole comunità religiose in essa presenti».[202] Benché sia possibile, a norma del diritto, celebrare la Messa per gruppi particolari, ciononostante tali gruppi non sono dispensati dalla fedele osservanza delle norme liturgiche.[203]

[115.] Va riprovato l’abuso di sospendere in modo arbitrario la celebrazione della santa Messa per il popolo, contro le norme del Messale Romano e la sana tradizione del Rito romano, con il pretesto di promuovere «il digiuno eucaristico».

[116.] Non si moltiplichino le Messe, contro la norma del diritto, e, quanto alle offerte per l’intenzione della Messa, si osservino tutte le regole comunque vigenti in forza del diritto.[204]

3. I vasi sacri

[117.] I vasi sacri destinati ad accogliere il Corpo e il Sangue del Signore, siano rigorosamente foggiati a norma di tradizione e dei libri liturgici.[205] È data facoltà alle Conferenze dei Vescovi di stabilire, con la conferma della Santa Sede, se sia opportuno che i vasi sacri siano fabbricati anche con altri materiali solidi. Tuttavia, si richiede strettamente che tali materiali siano davvero nobili secondo il comune giudizio di ciascuna regione,[206] di modo che con il loro uso si renda onore al Signore e si eviti completamente il rischio di sminuire agli occhi dei fedeli la dottrina della presenza reale di Cristo nelle specie eucaristiche. È pertanto riprovevole qualunque uso, per il quale ci si serva nella celebrazione della Messa di vasi comuni o piuttosto scadenti quanto alla qualità o privi di qualsiasi valore artistico, ovvero di semplici cestini o altri vasi in vetro, argilla, creta o altro materiale facilmente frangibile. Ciò vale anche per i metalli e altri materiali facili ad alterarsi.[207]

[118.] I vasi sacri, prima di essere usati, devono essere benedetti dal Sacerdote secondo i riti prescritti nei libri liturgici.[208] È lodevole che la benedizione sia impartita dal Vescovo diocesano, che valuterà se i vasi siano adatti all’uso a cui sono destinati.

[119.] Il Sacerdote, ritornato all’altare dopo la distribuzione della Comunione, stando in piedi all’altare o a un tavolo purifica la patena o la pisside al di sopra del calice, secondo le prescrizioni del Messale, e asciuga il calice con il purificatoio. Se è presente il Diacono, questi torna all’altare insieme al Sacerdote e purifica lui i vasi. È tuttavia consentito, specialmente se sono numerosi, lasciare i vasi sacri da purificare opportunamente coperti sull’altare o sulla credenza sul corporale e che il Sacerdote o il Diacono li purificano subito dopo la Messa, una volta congedato il popolo. Parimenti, l’accolito istituito aiuta il Sacerdote o il Diacono a purificare e sistemare i vasi sacri sia all’altare sia alla credenza. In assenza del Diacono l’accolito istituito porta alla credenza i vasi sacri e li purifica, li asciuga e li sistema come al solito.[209]

[120.] I pastori abbiano cura di mantenere costantemente puliti i lini della mensa sacra, e in particolare quelli destinati ad accogliere le sacre specie, e di lavarli piuttosto di frequente secondo la prassi tradizionale. È lodevole che l’acqua del primo lavaggio, che va eseguito a mano, si versi nel sacrario della chiesa o a terra in un luogo appropriato. Successivamente, si può effettuare un nuovo lavaggio nel modo consueto.

4. Le vesti liturgiche

[121.] «La varietà dei colori nelle vesti sacre ha lo scopo di esprimere, anche con mezzi esterni, da un lato la caratteristica particolare dei misteri della fede che vengono celebrati, e dall’altro il senso della vita cristiana in cammino lungo il corso dell’anno liturgico».[210] In realtà, la differenza«di compiti nella celebrazione della sacra Liturgia, si manifesta esteriormente con la diversità delle vesti sacre. Conviene che tali vesti sacre contribuiscano anche al decoro della stessa azione sacra».[211]

[122.] «Il camice è stretto ai fianchi dal cingolo, a meno che non sia fatto in modo da aderire al corpo anche senza cingolo. Prima di indossare il camice, se questo non copre l’abito comune attorno al collo, si usi l’amitto».[212]

[123.] «Nella Messa e nelle altre azioni sacre direttamente collegate con essa, veste propria del Sacerdote celebrante è la casula o pianeta, se non viene indicato diversamente, da indossarsi sopra il camice e la stola».[213] Parimenti, il Sacerdote che porta la casula secondo le rubriche non tralasci di indossare la stola. Tutti gli Ordinari provvedano che ogni uso contrario sia eliminato.

[124.] Nel Messale Romano si dà facoltà ai Sacerdoti che concelebrano la Messa accanto al celebrante principale, il quale indossi sempre la casula del colore prescritto, di poter omettere, in presenza di una giusta causa, come ad esempio il numero piuttosto elevato di concelebranti e la mancanza di paramenti, «la casula o la pianeta, facendo uso della stola sopra il camice».[214] Qualora tuttavia fosse possibile prevedere tale situazione, si provveda in merito per quanto possibile. Coloro che concelebrano possono anch’essi, oltre al celebrante principale, vestire per necessità la casula di colore bianco. Per il resto, si osservino le norme dei libri liturgici.

[125.] Veste propria del Diacono è la dalmatica, da indossarsi sopra il camice e la stola. Al fine di preservare una insigne tradizione della Chiesa, è lodevole non valersi della facoltà di omettere la dalmatica.[215]

[126.] È riprovevole l’abuso per cui i ministri sacri, anche quando partecipa un solo ministro, celebrano la santa Messa, contrariamente alle prescrizioni dei libri liturgici, senza vesti sacre o indossando la sola stola sopra la cocolla monastica o il normale abito religioso o un vestito ordinario.[216] Gli Ordinari provvedano a correggere quanto prima tali abusi e a far sì che in tutte le chiese e gli oratori sotto la propria giurisdizione sia presente un congruo numero di vesti liturgiche realizzate secondo le norme.

[127.] Nei libri liturgici si dà speciale facoltà di utilizzare nei giorni più solenni le sacre vesti festive, ovvero di maggiore dignità, anche se non siano del colore del giorno.[217] Tale facoltà, tuttavia, riguardando propriamente vesti tessute molti anni or sono al fine di preservare il patrimonio della Chiesa, viene estesa impropriamente a innovazioni in modo tale che, lasciando da parte gli usi tramandati, si assumono forme e colori secondo gusti soggettivi e si menoma il senso di tale norma a detrimento della tradizione. In occasione di un giorno festivo, vesti sacre di color oro o argento possono sostituire, secondo opportunità, quelle di altro colore, ma non le vesti violacee e nere.

[128.] La Santa Messa e le altre celebrazioni liturgiche, che sono azioni di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente costituito, siano ordinate in modo tale che i sacri ministri e i fedeli laici vi possano chiaramente partecipare secondo la propria condizione. È preferibile dunque«che i presbiteri presenti alla celebrazione eucaristica, se non sono scusati da una giusta causa, esercitino di solito il ministero del proprio Ordine e quindi partecipino come concelebranti, indossando le sacre vesti. Diversamente indossano il proprio abito corale o la cotta sopra la veste talare».[218] Non è decoroso, salvo motivate eccezioni, che essi partecipino alla Messa, quanto all’aspetto esterno, alla maniera di fedeli laici.