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Capitolo VI

LA CONSERVAZIONE DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA
E IL SUO CULTO FUORI DELLA MESSA

1. La conservazione della Santissima Eucaristia

[129.] «La celebrazione dell’Eucaristia nel Sacrificio della Messa è veramente l’origine e il fine del culto eucaristico fuori della Messa. Dopo la Messa si conservano le sacre specie soprattutto perché i fedeli, e in modo particolare i malati e gli anziani che non possono essere presenti alla Messa, si uniscano, per mezzo della Comunione sacramentale, a Cristo e al suo sacrificio, immolato e offerto nella Messa».[219] Questa conservazione, inoltre, permette anche la pratica di adorare questo grande Sacramento e di prestare ad esso il culto di latria, che si deve a Dio. È necessario, pertanto, che si promuovano certe forme cultuali di adorazione non solo privata ma anche pubblica e comunitaria istituite o approvate validamente dalla stessa Chiesa.[220]

[130.] «Secondo la struttura di ciascuna chiesa e le legittime consuetudini locali, il Santissimo Sacramento sia conservato nel tabernacolo in una parte della chiesa di particolare dignità, elevata, ben visibile e decorosamente ornata», nonché, in virtù della tranquillità del luogo, dello spazio davanti al tabernacolo e della presenza di panche o sedie e inginocchiatoi, «adatta alla preghiera».[221] Si attenda, inoltre, con cura a tutte le prescrizioni dei libri liturgici e alla norma del diritto,[222] specialmente al fine di evitare il pericolo di profanazione.[223]

[131.] Oltre a quanto prescritto dal can. 934 § 1, è vietato conservare il Santissimo Sacramento in un luogo non soggetto alla sicura autorità del Vescovo diocesano o dove esista pericolo di profanazione. In questo caso, il Vescovo diocesano revochi immediatamente la facoltà di conservazione dell’Eucaristia precedentemente concessa.[224]

[132.] Nessuno porti a casa o in altro luogo la Santissima Eucaristia, contrariamente alla norma del diritto. Si tenga, inoltre, presente che il sottrarre o ritenere a fine sacrilego o il gettar via le specie consacrate sono atti che rientrano in quei graviora delicta, la cui assoluzione è riservata alla Congregazione per la Dottrina della Fede.[225]

[133.] Il Sacerdote o il Diacono o il ministro straordinario che, in assenza o sotto impedimento del ministro ordinario, trasporta la Santissima Eucaristia per amministrare la Comunione a un malato, si rechi dal luogo in cui il Sacramento è conservato fino al domicilio del malato lungo un tragitto possibilmente diretto e tralasciando ogni altra occupazione, in modo da evitare qualsiasi rischio di profanazione e riservare la massima riverenza al Corpo di Cristo. Si osservi sempre il rito dell’amministrazione della Comunione ai malati come prescritto nel Rituale Romano. [226]

2. Alcune forme di culto della Santissima Eucaristia fuori della Messa

[134.] «Il culto all’Eucaristia fuori della Messa è di valore inestimabile nella vita della Chiesa. Tale culto è strettamente congiunto con la celebrazione del Sacrificio eucaristico».[227] Pertanto, si promuova con impegno la pietà sia pubblica sia privata verso la Santissima Eucaristia anche al di fuori della Messa, affinché dai fedeli sia reso culto di adorazione a Cristo veramente e realmente presente,[228] il quale è «Sommo Sacerdote dei beni futuri»[229] e Redentore dell’universo. «Spetta ai Pastori incoraggiare, anche con la testimonianza personale, il culto eucaristico, particolarmente le esposizioni del Santissimo Sacramento, nonché la sosta adorante davanti a Cristo presente sotto le specie eucaristiche».[230]

[135.] I fedeli «durante il giorno non omettano di fare la visita al Santissimo Sacramento, in quanto prova di gratitudine, segno d’amore e debito di riconoscenza a Cristo Signore là presente».[231] L’adorazione di Gesù presente nel Santissimo Sacramento, infatti, in quanto Comunione di desiderio, unisce fortemente il fedele a Cristo, come risplende dall’esempio di numerosi santi.[232] «Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la Santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento». [233]

[136.] L’Ordinario incoraggi molto vivamente l’adorazione eucaristica, sia breve sia prolungata o quasi continua, con il concorso del popolo. Negli ultimi anni, infatti, in molti «luoghi l’adorazione quotidiana del Santissimo Sacramento ha guadagnato ampio spazio e diviene fonte inesauribile di santità», benché vi siano anche luoghi «dove va registrata una quasi totale noncuranza del culto dell’adorazione eucaristica».[234]

[137.] L’esposizione della Santissima Eucaristia sia compiuta sempre secondo le prescrizioni dei libri liturgici.[235] Non si escluda anche la recita del Rosario, mirabile «nella sua semplicità ed elevatezza»,[236] dinanzi al Santissimo Sacramento conservato o esposto. Tuttavia, soprattutto quando si fa l’esposizione, si ponga in luce l’indole di questa preghiera come contemplazione dei misteri della vita di Cristo Redentore e del disegno di salvezza del Padre onnipotente, utilizzando in particolare letture desunte dalla sacra Scrittura.[237]

[138.] Comunque, il Santissimo Sacramento non deve mai rimanere esposto, anche per brevissimo tempo, senza sufficiente custodia. Si faccia, dunque, in modo che, in tempi stabiliti, alcuni fedeli siano sempre presenti almeno a turno.

[139.] Se il Vescovo diocesano ha ministri sacri o altri destinabili a tale funzione, è diritto dei fedeli fare spesso visita al Santissimo Sacramento per l’adorazione e prendere parte almeno qualche volta nel corso dell’anno all’adorazione della Santissima Eucaristia esposta.

[140.] È particolarmente raccomandabile che nelle città o almeno nei comuni di maggiori dimensioni il Vescovo diocesano designi una chiesa per l’adorazione perpetua, in cui però si celebri frequentemente, e per quanto possibile anche quotidianamente, la santa Messa, interrompendo rigorosamente l’esposizione nel momento in cui si svolge la funzione.[238] È opportuno che l’ostia da esporre durante l’adorazione sia consacrata nella Messa che precede immediatamente il tempo dell’adorazione e sia posta nell’ostensorio sopra l’altare dopo la Comunione.[239]

[141.] Il Vescovo diocesano riconosca e, secondo le possibilità, incoraggi i fedeli nel loro diritto di costituire confraternite ed associazioni per la pratica dell’adorazione anche perpetua. Nei casi in cui tali associazioni assumono indole internazionale, spetta alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti erigerle o approvare i loro statuti.[240]

3. Le processioni e i Congressi eucaristici

[142.] «Spetta al Vescovo diocesano stabilire delle direttive circa le processioni, con cui provvedere alla loro partecipazione e dignità»,[241] e promuovere l’adorazione dei fedeli.

[143.] «Ove, a giudizio del Vescovo diocesano, è possibile, si svolga, quale pubblica testimonianza di venerazione verso la Santissima Eucaristia e specialmente nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo, la processione condotta attraverso le pubbliche vie»,[242] perché la devota «partecipazione dei fedeli alla processione eucaristica nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo è una grazia del Signore che ogni anno riempie di gioia chi vi partecipa».[243]

[144.] Benché in alcuni luoghi ciò non risulti possibile, occorre tuttavia che non vada perduta la tradizione di svolgere le processioni eucaristiche. Si cerchino, piuttosto, nuove maniere di praticarle nelle circostanze attuali, come ad esempio presso i santuari, all’interno di proprietà ecclesiastiche o, con il permesso dell’autorità civile, nei giardini pubblici.

[145.] Va considerata di grande valore l’utilità pastorale dei Congressi eucaristici, i quali «occorre siano segno vero di fede e carità».[244] Siano essi preparati con diligenza e svolti secondo quanto stabilito,[245] affinché sia dato ai fedeli di venerare i sacri misteri del Corpo e del Sangue del Figlio di Dio in modo da sentire incessantemente in se stessi il frutto della redenzione.[246]