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Capitolo VII

I COMPITI STRAORDINARI DEI FEDELI LAICI

[146.] Il sacerdozio ministeriale non può essere in nessun modo sostituito. Se, infatti, in una comunità manca il Sacerdote, essa è priva dell’esercizio della funzione sacramentale di Cristo, Capo e Pastore, che appartiene all’essenza stessa della vita della comunità.[247] Infatti, «il ministro, che può celebrare in persona Christi il sacramento dell’Eucaristia, è solo il Sacerdote validamente ordinato».[248]

[147.] Se tuttavia il bisogno della Chiesa lo richiede, in mancanza dei ministri sacri, i fedeli laici possono, a norma del diritto, supplirlo in alcune mansioni liturgiche.[249] Questi fedeli sono chiamati e delegati a svolgere determinati compiti, di maggiore e di minore importanza, sostenuti dalla grazia del Signore. Molti fedeli laici si sono già dedicati e si dedicano tuttora sollecitamente a tale servizio, soprattutto nelle terre di missione, dove la Chiesa ha ancora poca diffusione o si trova in condizioni di persecuzione,[250] ma anche in altre regioni colpite dalla scarsità di Sacerdoti e Diaconi.

[148.] In particolar modo, di grande importanza va considerata l’istituzione dei catechisti, che hanno fornito e forniscono con grande impegno un aiuto unico e assolutamente necessario alla diffusione della fede e della Chiesa.[251]

[149.] In alcune diocesi di più antica evangelizzazione molto di recente sono stati incaricati come «assistenti pastorali» dei fedeli laici, moltissimi dei quali hanno senza dubbio giovato al bene della Chiesa, sostenendo l’azione pastorale propria del Vescovo, dei Sacerdoti e dei Diaconi. Si badi, tuttavia, che il profilo di tale compito non sia troppo assimilato alla forma del ministero pastorale dei chierici. Si deve, cioè, curare che gli «assistenti pastorali» non si assumano funzioni che spettano propriamente al ministero dei sacri ministri.

[150.] L’attività dell’assistente pastorale sia volta ad agevolare il ministero dei Sacerdoti e dei Diaconi, suscitare vocazioni al sacerdozio e al diaconato e preparare con zelo, a norma del diritto, i fedeli laici in ciascuna comunità a svolgere i vari compiti liturgici secondo la molteplicità dei carismi.

[151.] Soltanto in caso di vera necessità si dovrà ricorrere all’aiuto dei ministri straordinari nella celebrazione della Liturgia. Ciò, infatti, non è previsto per assicurare una più piena partecipazione dei laici, ma è per sua natura suppletivo e provvisorio.[252] Se, inoltre, per necessità si ricorre agli uffici dei ministri straordinari, si moltiplichino le preghiere speciali e continue al Signore, perché mandi presto un Sacerdote al servizio della comunità e susciti con abbondanza le vocazioni agli Ordini sacri.[253]

[152.] Tali funzioni meramente sostitutive non risultino, poi, pretesto di alterazione dello stesso ministero dei Sacerdoti, di modo che costoro trascurino la celebrazione della santa Messa per il popolo loro affidato, la personale sollecitudine verso i malati e la premura di battezzare i bambini, assistere ai matrimoni e celebrare le esequie cristiane, le quali spettano anzitutto ai Sacerdoti con l’aiuto dei Diaconi. Non avvenga, pertanto, che i Sacerdoti nelle parrocchie scambino indifferentemente le funzioni di servizio pastorale con i Diaconi o i laici, confondendo in tal modo la specificità di ognuno.

[153.] Inoltre, non è consentito ai laici assumere le funzioni o i paramenti del Diacono o del Sacerdote, né altre vesti simili ad essi.

1. Il ministro straordinario della sacra Comunione

[154.] Come è stato già ricordato, «ministro, in grado di celebrare in persona Christi il sacramento dell’Eucaristia, è il solo Sacerdote validamente ordinato».[254] Perciò il nome di «ministro dell’Eucaristia» spetta propriamente al solo Sacerdote. Anche a motivo della sacra Ordinazione, i ministri ordinari della santa Comunione sono i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi,[255] ai quali, dunque, spetta distribuire la santa Comunione ai fedeli laici nella celebrazione della santa Messa. Si manifesti, così, correttamente e con pienezza il loro compito ministeriale nella Chiesa e si adempia il segno sacramentale.

[155.] Oltre ai ministri ordinari c’è l’accolito istituito, che è per istituzione ministro straordinario della santa Comunione anche al di fuori della celebrazione della Messa. Se inoltre ragioni di autentica necessità lo richiedano, il Vescovo diocesano può delegare, a norma del diritto,[256] allo scopo anche un altro fedele laico come ministro straordinario, ad actum o ad tempus, servendosi nella circostanza della appropriata formula di benedizione. Questo atto di deputazione, tuttavia, non ha necessariamente forma liturgica, né in alcun modo, se la avesse, può essere assimilato a una sacra Ordinazione. Soltanto in casi particolari e imprevisti, può essere dato un permesso ad actum da parte del Sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica.[257]

[156.] Questo ufficio venga inteso in senso stretto secondo la sua denominazione di ministro straordinario della santa Comunione, e non «ministro speciale della santa Comunione» o «ministro straordinario dell’Eucaristia» o «ministro speciale dell’Eucaristia», definizioni che ne amplificano indebitamente e impropriamente la portata.

[157.] Se è di solito presente un numero di ministri sacri sufficiente anche alla distribuzione della santa Comunione, non si possono deputare a questo compito i ministri straordinari della santa Comunione. In simili circostanze, coloro che fossero deputati a tale ministero, non lo esercitino. È riprovevole la prassi di quei Sacerdoti che, benché presenti alla celebrazione, si astengono comunque dal distribuire la Comunione, incaricando di tale compito i laici.[258]

[158.] Il ministro straordinario della santa Comunione, infatti, potrà amministrare la Comunione soltanto quando mancano il Sacerdote o il Diacono, quando il Sacerdote è impedito da malattia, vecchiaia o altro serio motivo o quando il numero dei fedeli che accedono alla Comunione è tanto grande che la celebrazione stessa della Messa si protrarrebbe troppo a lungo.[259] Tuttavia, ciò si ritenga nel senso che andrà considerata motivazione del tutto insufficiente un breve prolungamento, secondo le abitudini e la cultura del luogo.

[159.] Non è in nessun modo consentito al ministro straordinario della santa Comunione delegare all’amministrazione dell’Eucaristia qualcun altro, come ad esempio un genitore, il marito o il figlio del malato che si deve comunicare.

[160.] Il Vescovo diocesano riesamini la prassi degli ultimi anni in materia e la corregga secondo opportunità o la determini con maggior chiarezza. Se per effettiva necessità tali ministri straordinari vengono deputati in maniera estesa, occorre che il Vescovo diocesano pubblichi delle norme particolari, con cui, tenendo presente la tradizione della Chiesa, stabilisca delle direttive a norma del diritto in merito all’esercizio di questo compito.

2. La predicazione

[161.] Come è stato già detto, l’omelia è per la sua importanza e natura riservata al Sacerdote o al Diacono durante la Messa.[260] Per quanto attiene ad altre forme di predicazione, se in particolari circostanze la necessità lo richiede o in specifici casi l’utilità lo esige, si possono a norma del diritto ammettere a predicare in chiesa o in un oratorio al di fuori della Messa, i fedeli laici.[261] Ciò può avvenire soltanto per l’esiguità del numero di ministri sacri in alcuni luoghi al fine di supplire ad essi e non lo si può mutare da caso di assoluta eccezionalità a fatto ordinario, né deve essere inteso come autentica promozione del laicato.[262] Va, inoltre, ricordato che la facoltà di permettere ciò, sempre ad actum, spetta agli Ordinari del luogo e non ad altri, neppure Sacerdoti o Diaconi.

3. Celebrazioni particolari che si svolgono in assenza del Sacerdote

[162.] La Chiesa, nel giorno che prende il nome di «domenica», si raduna insieme fedelmente per commemorare, specialmente con la celebrazione della Messa, la resurrezione del Signore e tutto il mistero pasquale.[263] Infatti, «nessuna comunità cristiana si edifica, se non si radica ed incardina nella celebrazione della Santissima Eucaristia».[264] Il popolo cristiano ha, dunque, il diritto che sia celebrata l’Eucaristia in proprio favore la domenica, nelle feste di precetto, negli altri giorni principali di festa e, per quanto possibile, anche quotidianamente. Se, pertanto, di domenica in una parrocchia o altra comunità di fedeli è difficile avere la celebrazione della Messa, il Vescovo diocesano valuti insieme con il presbiterio gli opportuni rimedi.[265] Tra queste soluzioni, le principali saranno quelle di chiamare altri Sacerdoti allo scopo o che i fedeli vadano nella chiesa di un luogo vicino per prendervi parte al mistero eucaristico.[266]

[163.] Tutti i Sacerdoti, ai quali sono stati affidati il sacerdozio e l’Eucaristia «per il bene» degli altri,[267] abbiano a mente che è loro dovere offrire a tutti i fedeli l’opportunità di poter soddisfare il precetto di prendere parte alla Messa di domenica.[268] Per parte loro, i fedeli laici hanno il diritto che nessun Sacerdote, se non in presenza di effettiva impossibilità, si rifiuti mai di celebrare la Messa per il popolo o rifiuti che essa sia celebrata da un altro, se non si può soddisfare in altro modo il precetto di prendere parte alla Messa di domenica e negli altri giorni stabiliti.

[164.] «Se per la mancanza del ministro sacro o per altra grave causa diventa impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica»,[269] il popolo cristiano ha il diritto che il Vescovo diocesano provveda, secondo le possibilità, che sia compiuta una celebrazione per la comunità stessa la domenica sotto la propria autorità e secondo le norme stabilite dalla Chiesa. Tali celebrazioni domenicali, tuttavia, vanno sempre considerate del tutto straordinarie. Pertanto, sarà cura di tutti, sia Diaconi sia fedeli laici, ai quali è assegnato un compito da parte del Vescovo diocesano all’interno di tali celebrazioni, «mantenere viva nella comunità una vera “fame” dell’Eucaristia, che conduca a non perdere nessuna occasione di avere la celebrazione della Messa, anche approfittando della presenza occasionale di un Sacerdote non impedito a celebrarla dal diritto della Chiesa».[270]

[165.] Occorre evitare con cura ogni forma di confusione tra questo tipo di riunioni e la celebrazione eucaristica.[271] I Vescovi diocesani, pertanto, valutino con prudenza se in tali riunioni si debba distribuire la santa Comunione. Per un più ampio coordinamento, la questione sia opportunamente determinata nell’ambito della Conferenza dei Vescovi, in modo da pervenire a una risoluzione, con la conferma da parte della Sede Apostolica, mediante la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Sarà preferibile, inoltre, in assenza del Sacerdote e del Diacono, che le varie parti siano distribuite tra più fedeli anziché sia un solo fedele laico a guidare l’intera celebrazione. In nessun caso è appropriato dire che un fedele laico «presiede» la celebrazione.

[166.] Parimenti, il Vescovo diocesano, al quale soltanto spetta la questione, non conceda con facilità che tali celebrazioni, soprattutto se in esse si distribuisce anche la santa Comunione, avvengano nei giorni feriali e soprattutto in luoghi in cui si è potuto o si potrà celebrare la Messa la domenica precedente o successiva. I Sacerdoti sono fermamente pregati di celebrare, secondo le possibilità, quotidianamente la santa Messa per il popolo in una delle chiese a loro affidate.

[167.] «Similmente, non si può pensare di sostituire la santa Messa domenicale con celebrazioni ecumeniche della Parola o con incontri di preghiera in comune con cristiani appartenenti alle […] Comunità ecclesiali, oppure con la partecipazione ai loro riti liturgici».[272] Se poi il Vescovo diocesano, spinto da necessità, ha permesso ad actum la partecipazione dei cattolici, i pastori badino che tra i fedeli cattolici non si ingeneri confusione quanto alla necessità di prendere parte anche in queste occasioni alla Messa di precetto, in un’altra ora della giornata.[273]

4. Coloro che sono stati dimessi dallo stato clericale

[168.] Al «chierico che a norma del diritto perde lo stato clericale […] è proibito esercitare la potestà di ordine».[274] A costui, pertanto, non è consentito celebrare sotto alcun pretesto i sacramenti, salvo esclusivamente il caso di eccezionalità previsto dal diritto,[275] né è consentito ai fedeli ricorrere a lui per la celebrazione, quando non vi è giusta causa che permetta ciò a norma del can. 1335.[276] Tali persone, inoltre, non tengano l’omelia,[277] né assumano mai alcun incarico o compito nella celebrazione della sacra Liturgia, di modo che non si ingeneri confusione tra i fedeli e non ne risulti offuscata la verità.