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CHIESA e MASSONERIA

Ultimo Aggiornamento: 11/01/2009 03:32
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Sesso: Femminile
11/01/2009 02:51

2. Gli interventi magisteriali sulla massoneria e la loro possibile periodizzazione


La storia del deposito giuridico-dottrinale costituito dagli interventi del Magistero si può periodizzare — dal suo inizio fino a oggi, cioè dal 1738 al 1994 — in quattro fasi.

a. Dal 1738 al 1903: dalla lettera apostolica In eminenti apostolatus specula, pubblicata da Papa Clemente XII nel 1738, all’enciclica Humanum genus di Papa Leone XIII, del 1884


La prima fase — la più ricca dal punto di vista del numero e dell’ampiezza dei documenti — si apre con la ricordata lettera apostolica In eminenti apostolatus specula, di Papa Clemente XII, e si chiude con la fine del pontificato di Papa Leone XIII, cioè con il 1903. Se le date indicate ne costituiscono i termini esatti dal punto di vista puramente cronologico, il periodo si può considerare emblematicamente chiuso con l’enciclica Humanum genus, pubblicata da Papa Leone XIII nell’anno 1884 (12). Infatti, benché non manchino assolutamente documenti relativi alla massoneria dal 1884 al 1903 — sono anzi numerosi, e particolarmente importanti per la storia della nazione italiana —, l’enciclica Humanum genus si può indicare — mutuando l’espressione dal linguaggio del diritto positivo — come l’enciclica-quadro sul tema massonico.

b. Dal 1903 al 1962: il Codice di Diritto Canonico pubblicato da Papa Benedetto XV nel 1917


La seconda fase si stende cronologicamente dal 1903, cioè dall’inizio del pontificato di Papa san Pio X, all’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II nel 1962. I termini emblematici del periodo sono costituiti, da un lato, dalla promulgazione del Codice di Diritto Canonico nel 1917, da parte di Papa Benedetto XV, e, dall’altro, dalla conferma della vigenza del canone 2335 di tale codice nell’articolo 247 delle Costituzioni Sinodali promulgate nel 1960 dal Primo Sinodo Romano, voluto da Papa Giovanni XXIII e che avrebbe dovuto essere — ma non fu — la prova generale del Concilio Ecumenico Vaticano II (13). In questo lasso di tempo, escludendo i due testi ricordati, i riferimenti magisteriali espliciti alla massoneria sono straordinariamente esigui — grosso modo uno per ogni Pontefice — e questa esiguità si può facilmente attribuire al fatto che la sentenza di condanna e la conseguente diffida antimassonica erano state codificate nel citato canone 2335.

c. Dal 1962 al 1981: il silenzio magisteriale


La terza fase va dal Concilio Ecumenico Vaticano II a una dichiarazione della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, del 1981, quindi — appunto — dal 1962 al 1981. Si tratta di un periodo caratterizzato dal silenzio magisteriale sulla massoneria indicata nominatim, se si eccettua una dichiarazione della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede contro false e capziose interpretazioni date a una lettera indirizzata nel 1974 dalla stessa Congregazione ad alcuni episcopati (14), un documento riservato poi divenuto di pubblico dominio.

d. Dal 1981 a oggi: il Codice di Diritto Canonico del 1983 e la Dichiarazione sulla massoneria, pubblicata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nello stesso anno


Infine, la quarta fase inizia nel 1981 ed è tuttora aperta. I suoi momenti rilevanti — e unici — sono a tutt’oggi costituiti dalla pubblicazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, nel 1983, nel quale non compare riferimento nominativo alla massoneria; da una dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede che, in coincidenza con la promulgazione di tale Codice e con approvazione specifica del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, ribadisce la condanna e la diffida relativa all’appartenenza, venendo così a costituire interpretatio autentica del canone 1374 (15); e dal documento ufficioso dello stesso dicastero vaticano che, nel 1985, offre motivazione della reiterazione della condanna e della diffida del 1983 (16).



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