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"REDEMPTIONIS SACRAMENTUM" -alcune cose che si devono osservare ed evitare

Ultimo Aggiornamento: 13/07/2010 14:52
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13/07/2010 14:25

Capitolo VIII

I RIMEDI

[169.] Quando si compie un abuso nella celebrazione della sacra Liturgia, si opera un’autentica contraffazione della Liturgia cattolica. Ha scritto san Tommaso: «incorre nel vizio di falsificazione chi per conto della Chiesa manifesta a Dio un culto contro la modalità istituita per autorità divina dalla Chiesa e consueta in essa».[278]

[170.] Al fine di porre rimedio a tali abusi, ciò «che in sommo grado urge è la formazione biblica e liturgica del popolo di Dio, dei pastori e dei fedeli»,[279] di modo che la fede e la disciplina della Chiesa in merito alla sacra Liturgia siano correttamente presentate e comprese. Se tuttavia gli abusi persistono, occorrerà procedere, a norma del diritto, a tutela del patrimonio spirituale e dei diritti della Chiesa, facendo ricorso a tutti i mezzi legittimi.

[171.] Tra i vari abusi vi sono quelli che costituiscono obiettivamente graviora delicta, gli atti gravi e altri che vanno nondimeno evitati e attentamente corretti. Tenendo conto di tutto ciò che è stato in particolar modo trattato nel Capitolo I di questa Istruzione, occorrerà prestare ora attenzione a quanto segue.

1. Graviora delicta

[172.] I graviora delicta contro la santità del Santissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia vanno trattati seguendo le «Norme relative ai graviora delicta riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede»,[280] vale a dire:

a) sottrazione o ritenzione a fine sacrilego o il gettar via le specie consacrate;[281]

b) tentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico o sua simulazione;[282]

c) concelebrazione proibita del Sacrificio eucaristico insieme a ministri di Comunità ecclesiali i quali non hanno la successione apostolica, né riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale;[283]

d) consacrazione a fine sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica o anche di entrambe al di fuori della celebrazione eucaristica.[284]

2. Atti gravi

[173.] Sebbene il giudizio sulla gravità della questione vada formulato secondo la dottrina comune della Chiesa e le norme da essa stabilite, come atti gravi vanno sempre obiettivamente considerati quelli che mettono a rischio la validità e dignità della Santissima Eucaristia, ovvero quelli che contrastano con i casi precedentemente illustrati ai nn. 48-52, 56, 76-77, 79, 91-92, 94, 96, 101-102, 104, 106, 109, 111, 115, 117, 126, 131-133, 138, 153 e 168. Si deve, inoltre, fare attenzione alle prescrizioni del Codice di Diritto Canonico e in particolare a quanto stabilito dai cann. 1364, 1369, 1373, 1376, 1380, 1384, 1385, 1386 e 1398.

3. Altri abusi

[174.] Inoltre, le azioni commesse contro quelle norme, di cui si tratta altrove in questa Istruzione e nelle norme stabilite dal diritto, non vanno considerate con leggerezza, ma le si annoveri tra gli altri abusi da evitare e correggere con sollecitudine.

[175.] Quanto esposto nella presente Istruzione, come risulta chiaro, non riporta tutte le violazioni contro la Chiesa e la sua disciplina, quali sono definite nei canoni, nelle leggi liturgiche e nelle altre norme della Chiesa secondo la dottrina del Magistero o la sana tradizione. Se qualche errore viene commesso, andrà corretto a norma del diritto.

4. Il Vescovo diocesano

[176.] Il Vescovo diocesano, «essendo il principale dispensatore dei misteri di Dio, si adoperi di continuo perché i fedeli affidati alle sue cure crescano in grazia mediante la celebrazione dei sacramenti e perché conoscano e vivano il mistero pasquale».[285] A lui spetta, «entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti».[286]

[177.] «Poiché deve difendere l’unità della Chiesa universale, il Vescovo è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche. Vigili che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei Santi».[287]

[178.] Pertanto, ogni qualvolta l’Ordinario del luogo o di un Istituto religioso oppure di una Società di vita apostolica abbia notizia, quanto meno verosimile, a proposito di un delitto o di un abuso riguardante la Santissima Eucaristia, indaghi con cautela, in prima persona o mediante altro chierico idoneo, sui fatti, le circostanze e l’imputabilità.

[179.] I delitti contro la fede e i graviora delicta commessi durante la celebrazione dell’Eucaristia e degli altri sacramenti siano segnalati senza indugio alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che li esamina «e, all’occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio».[288]

[180.] Diversamente, l’Ordinario proceda a norma dei sacri canoni, applicando, ove fosse il caso, le pene canoniche e tenendo presente in modo particolare quanto stabilito dal can. 1326. Qualora si tratti di azioni gravi, informi la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

5. La Sede Apostolica

[181.] Ogni qualvolta la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha notizia, quanto meno verosimile, di un delitto o abuso relativo alla Santissima Eucaristia, ne informa l’Ordinario, affinché indaghi sul fatto. Qualora esso risulti grave, l’Ordinario invii al più presto allo stesso Dicastero un esemplare degli atti relativi all’indagine eseguita e, eventualmente, sulla pena inflitta.

[182.] Nei casi di maggiore difficoltà l’Ordinario non trascuri per il bene della Chiesa universale, della cui sollecitudine anche egli partecipa in virtù della sacra Ordinazione, di trattare la questione dopo avere consultato il parere della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Da parte sua, questa Congregazione, in virtù delle facoltà ad essa concesse dal Romano Pontefice, sosterrà l’Ordinario secondo il caso, accordandogli le necessarie dispense[289] o comunicandogli istruzioni e prescrizioni, alle quali egli ottemperi con diligenza.

6. Segnalazioni di abusi in materia liturgica

[183.] In modo assolutamente particolare tutti, secondo le possibilità, facciano sì che il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia sia custodito da ogni forma di irriverenza e aberrazione e tutti gli abusi vengano completamente corretti. Questo è compito della massima importanza per tutti e per ciascuno, e tutti sono tenuti a compiere tale opera, senza alcun favoritismo.

[184.] Ogni cattolico, sia Sacerdote sia Diacono sia fedele laico, ha il diritto di sporgere querela su un abuso liturgico presso il Vescovo diocesano o l’Ordinario competente a quegli equiparato dal diritto o alla Sede Apostolica in virtù del primato del Romano Pontefice.[290] È bene, tuttavia, che la segnalazione o la querela sia, per quanto possibile, presentata dapprima al Vescovo diocesano. Ciò avvenga sempre con spirito di verità e carità.

Conclusione

[185.] «Ai germi di disgregazione tra gli uomini, che l’esperienza quotidiana mostra tanto radicati nell’umanità a causa del peccato, si contrappone la forza generatrice di unità del corpo di Cristo. L’Eucaristia, costruendo la Chiesa, proprio per questo crea comunità fra gli uomini».[291] Pertanto, questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti si augura che, anche mediante l’attenta applicazione di quanto richiamato alla mente nella presente Istruzione, l’umana fragilità intralci in misura minore l’azione del Santissimo Sacramento dell’Eucaristia e, rimossa ogni irregolarità, bandito ogni uso riprovato, per intercessione della Beata Vergine Maria, «donna eucaristica»,[292] la presenza salvifica di Cristo nel Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue risplenda su tutti gli uomini.

[186.] Tutti i fedeli partecipino, secondo le possibilità, pienamente, consapevolmente e attivamente alla Santissima Eucaristia,[293] la venerino con tutto il cuore nella devozione e nella vita. I Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, nell’esercizio del sacro ministero, si interroghino in coscienza sulla autenticità e sulla fedeltà delle azioni da loro compiute a nome di Cristo e della Chiesa nella celebrazione della sacra Liturgia. Ogni ministro sacro si interroghi, anche con severità, se ha rispettato i diritti dei fedeli laici, che affidano a lui con fiducia se stessi e i loro figli, nella convinzione che tutti svolgono correttamente per i fedeli quei compiti che la Chiesa, per mandato di Cristo, intende adempiere nel celebrare la sacra Liturgia.[294] Ciascuno ricordi sempre, infatti, di essere servitore della sacra Liturgia.[295]

Nonostante qualunque cosa in contrario.

Questa Istruzione, redatta, per disposizione del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti d’intesa con la Congregazione per la Dottrina della Fede, è stata approvata dallo stesso Pontefice il 19 marzo 2004, nella solennità di san Giuseppe, il quale ne ha disposto la pubblicazione e l’immediata osservanza da parte di tutti coloro a cui spetta.

Roma, dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il 25 marzo 2004, nella solennità dell’Annunciazione del Signore.

Francis Card. Arinze
Prefetto

Domenico Sorrentino
Arcivescovo Segretario


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